Progetto formativo - ciclo XXXIX

Progetto formativo 

 

Offerta formativa e articolazione in CFU

L’impegno complessivo è di 180 crediti formativi, distribuiti uniformemente sui tre anni di corso (60 CFU per ogni singolo anno). L’erogazione di 1 CFU corrispondente a 6h di didattica frontale erogata.

L’attività formativa prevede l’acquisizione di n. 21 CFU totali di cui 13 (pari a 78 h) di didattica frontale erogata in cicli di lezioni specificatamente offerti dall’Università Messina. La fruizione della didattica frontale può avvenire anche in modalità telematica per i dottorandi che svolgono i periodi di ricerca presso istituzioni estere previsti nel loro progetto di ricerca e preventivamente autorizzate dal Collegio. La frequenza al corso sarà attestata dal docente. Solo per i dottorandi che, trovandosi in paesi con fuso orario differente, sono impossibilitati a seguire anche in modalità telematica la didattica erogata possono essere previste attività formative alternative, preventivamente autorizzate dal Collegio con opportuna richiesta, utili all’acquisizione dei crediti formativi obbligatori. 

I CFU dovranno essere conseguiti attraverso la frequenza di lezioni e seminari di approfondimento nelle aree disciplinari (SSD) comuni o dei singoli curricula coadiuvate da attività di perfezionamento linguistico ed informatico. Una parte delle attività didattiche sarà dedicata all’approfondimento delle tematiche riguardanti la valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell’accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca, nonché la gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali.

Il restante numero di crediti formativi (n. 159 CFU) viene attribuito dal collegio docenti alle attività connesse con la ricerca specifica dei singoli dottorandi, incluse le attività di partecipazione a congressi, seminari, scuole, soggiorni all’estero e le attività di stesura della tesi. 

Nello specifico, i crediti formativi sono così distribuiti:

  • attività di didattica frontale: n. 13 CFU
  • Attività formative di complemento obbligatorie (linguistiche, informatiche, gestionali, etc..): n. 8 CFU
  • Partecipazione ad attività connesse con la ricerca a scelta del dottorando: partecipazione a convegni, congressi; soggiorni all’estero di tipo “Erasmus” o di altro tipo; pubblicazioni; attività di tutorato; attività di didattica integrativa: n. 14 CFU 
  • attività individuale di ricerca, da illustrare e discutere nella relazione annuale per il passaggio agli anni successivi al primo: n. 117 CFU
  • stesura tesi: n. 28 CFU

Per l’attribuzione dei crediti formativi alle attività liberamente scelte dal dottorando si useranno i seguenti criteri

  • Partecipazione a convegno, congresso o seminario (n 0.5 CFU/giorno di partecipazione) in accordo con la Delibera del S.A. del 23/12/2013
  • Partecipazione a convegno, congresso o seminario come relatore (n. 1 CFU/giorno di partecipazione)
  • Soggiorno di ricerca all’estero di tipo Erasmus o di altro tipo (n. 1 CFU/mese di permanenza all’estero) in accordo con la Delibera del S.A. del 21/12/2018
  • La frequenza di corsi di specializzazione o di attività formative certificabili connesse con l’attività formativa e di ricerca del dottorando sarà valutata dal Collegio dei docenti ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi e della sua quantificazione sulla base delle indicazioni fornite dall’organizzatore.
  • La pubblicazione di articoli scientifici su rivista, di saggi in volume, di capitoli di libro o di monografia, per la quale farà fede la data di accettazione del contributo o la pubblicazione del volume, sarà valutata dal consiglio dei docenti ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi e della sua quantificazione (da 1 CFU per pubblicazione su rivista nazionale o non censita a 5 CFU per pubblicazione su rivista ISI o Scopus di classe Q1 o A).
  • L’attività di tutorato degli studenti nei corsi di Laurea e Laurea magistrale dell’Università Messina, previo nulla osta del Collegio dei docenti, potrà essere valutata ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi e della sua quantificazione (1 credito ogni 8 ore; fino a un massimo di 5 CFU per anno accademico)
  • L’attività di didattica integrativa, sempre entro il limite massimo cumulativo di 40 ore annue e previo nulla osta del Collegio dei docenti, potrà essere valutata ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi e della sua quantificazione (1 CFU ogni 5 ore di didattica integrativa fino ad un massimo di 4 CFU).
  • I crediti formativi in esubero non saranno computati ai fini del raggiungimento della soglia annua.
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Il Collegio del Corso di Dottorato in Ingegneria approva le attività didattiche associate ad ogni anno di corso (Piano delle Attività).

Non sono previsti esami/verifiche con idoneità da parte dei singoli docenti. I crediti relativi ai corsi istituzionali sono specificati nel Manifesto degli Studi annuale e hanno valore nell’anno in cui il corso è frequentato. 

La lingua ufficiale è l’italiano, tuttavia i corsi potranno essere tenuti in lingua inglese qualora fossero presenti studenti stranieri. 

Al fine di ottemperare alla normativa vigente, relativa alla formazione obbligatoria (ai sensi dell’art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), i dottorandi che non siano in possesso di altre attestazioni sulla sicurezza rilasciati dall’Università degli Studi di Messina, sono obbligati a partecipare al Corso di Formazione Generale in materia di sicurezza sul lavoro della durata di 4 ore, con test di verifica dell’apprendimento, in modalità telematica, accessibile al seguente indirizzo: https://moodle2.unime.it/course/view.php?id=48659 attraverso le credenziali istituzionali (codicefiscale@studenti.unime.it) sulla piattaforma Moodle.

La programmazione dei crediti formativi come descritti è riportata, per anno di corso, nella seguente tabella.

Modalità di scelta del soggetto della tesi

Il Collegio dei docenti assegna, contestualmente all'avvio dei corsi, a ciascun dottorando un Supervisore, e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio. Il Supervisore ha il compito di seguire e orientare il dottorando nell’attività di ricerca e nell’elaborazione della tesi e di informare il Collegio su eventuali problemi ed esigenze relativi alla ricerca. 

Procedure per l’ammissione all’esame finale

  1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato in seguito al superamento dell’esame finale e alla positiva valutazione da parte di una Commissione esaminatrice di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
  2. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
  3. Entro la fine del terzo anno accademico di ciascun ciclo, il dottorando deve chiedere l’ammissione all’esame finale.
  4. La procedura per l’ammissione all’esame finale è la seguente:
    1. la tesi, unitamente alla relazione del dottorando sulle attività svolte durante il Corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario individuati dal Supervisore e dal Collegio dei Docenti. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali;
    2. entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
  5. Il Collegio dei docenti sulla base della proposta dei valutatori, dispone l’ammissione della tesi alla discussione pubblica o il rinvio della discussione per il periodo eventualmente proposto dai valutatori.

Proroga

  • Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del Corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
  • Una proroga della durata del Corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico che autorizzi la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo.
  • I periodi di proroga e sospensione non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

Commissione giudicatrice per l’esame finale

  1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, ed è costituita da tre componenti nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. In ogni caso, la Commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del Corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'art. 3, comma del presente Regolamento. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica scelti tra i professori e i ricercatori universitari afferenti ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il Corso. Devono inoltre essere previsti due membri supplenti in grado di garantire, in caso di necessità, le sostituzioni nel pieno rispetto della composizione prescritta.
  2. La presidenza della Commissione giudicatrice è assunta dal professore più anziano in ruolo; a parità dal più anziano d’età.
  3. Non possono far parte della Commissione giudicatrice dell’esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca docenti che siano Supervisore e Co-supervisore o valutatori della tesi di uno o più dottorandi ammessi all’esame finale, che abbiano fatto parte della Commissione giudicatrice del medesimo Corso di Dottorato per il ciclo precedente e che abbiano fatto parte della Commissione per la selezione degli accessi al corso per il medesimo ciclo.
  4. Il Decreto Rettorale di nomina delle Commissioni giudicatrici è pubblicato nel sito web dell’Ateneo. Di tale pubblicazione è data notizia al Coordinatore, che ne curerà la comunicazione ai componenti delle Commissioni ed ai dottorandi. Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere i lavori entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso detto termine, la Commissione che non abbia concluso i lavori decade e il Rettore provvede a nominare una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
  5. Nel caso di Corsi di Dottorato istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
  6. Il rimborso delle spese di missione per i Commissari esterni graverà su fondi del Dottorato o del Dipartimento appositamente stanziati.

Esame finale e conseguimento del titolo

  1. L’esame finale per il conseguimento del titolo consiste in una discussione pubblica, avente per tema la tesi di Dottorato, preventivamente esaminata e valutata come previsto dall’art. 25 del presente Regolamento.
  2. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, attribuisce un giudizio complessivo scegliendo tra le seguenti valutazioni: ‘sufficiente’, ‘buono’, ‘ottimo’. Quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.
  3. Qualora la tesi venga respinta, non sarà più possibile discuterla.
  4. La Commissione giudicatrice redige un verbale, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull’esito dei colloqui, che deve essere trasmesso in originale presso il competente ufficio dell’Università.
  5. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione, la tesi finale depositata nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, sarà resa pubblica e consultabile in modalità open access secondo quanto previsto dal successivo comma 6. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione ai dati tutelati dal segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. In conformità alle linee guida CRUI può aversi l’embargo.
  6. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo nel rispetto della normativa vigente è subordinato al deposito, da parte dell’interessato, della tesi finale nell’archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità; sarà cura dell’Università effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze nonché, entro 30 giorni dalla discussione ed approvazione della tesi, in formato elettronico nell’Anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca In una specifica sezione ad accesso aperto.
  7. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).